Contributi consortili
Il Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei, svolge le attività di difesa idraulica e tutela ambientale del territorio di competenza.
Il Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei, Ente di diritto pubblico, che svolge le attività di difesa idraulica e tutela ambientale del territorio di competenza, provvede annualmente alla ripartizione delle spese sostenute per la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica tramite la riscossione di contributi posti a carico dei proprietari dei beni immobili (terreni e fabbricati e infrastrutture di comunicazione). I cui dati sono forniti dall’Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria dei Registri Immobiliari.
La ripartizione dei contributi, dovuti ai sensi del R.D. n.215/33, della L.R. n.4/2003 e dell’art.860 e ss. del codice civile è effettuata in base al beneficio che ogni immobile trae dalle opere e dall’attività del Consorzio di bonifica, nel rispetto dei criteri stabiliti dal vigente “Piano di classifica per il riparto degli oneri”.
Il predetto Piano di Classifica è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Delegati n.3 del 21.09.2007-BURC n. 54 del 15/10/2007-(approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 29 del 31/01/2008) e successive modifiche e integrazioni.
La ripartizione dei contributi viene applicata sul Bacino della Conca di Agnano e il relativo perimetro di contribuenza è regolarmente trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ex Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il contributo di bonifica è annuale. La richiesta del contributo di bonifica avviene attraverso l’invio degli avvisi e delle cartelle di pagamento. Per la riscossione dei contributi consortili i relativi ruoli di contribuenza sono affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La richiesta del contributo di bonifica riguardante un bene immobile in comproprietà è indirizzata, attraverso l’invio dell’avviso /cartella di pagamento, solo al primo intestatario della relativa partita catastale così come definita nel catasto consortile. In caso di comproprietà di un bene immobile, i comproprietari che hanno tutti uguali quote di possesso possono presentare al Consorzio domanda scritta firmata dalla maggioranza dei cointestatari, chiedendo a partire dall’anno d’imposta successivo a quello dell’istanza, di variare il nominativo del primo intestatario della relativa partita catastale consortile. Nel caso, invece, di comproprietà di un bene immobile i cui cointestatari hanno quote di possesso differenti tra loro e il primo intestatario della relativa partita catastale consortile non è titolare di una percentuale maggiore, quest’ultimo può inoltrare al Consorzio una richiesta scritta affinchè dall’anno d’imposta successivo a quello dell’istanza venga iscritto a ruolo come primo intestatario della predetta partita il contitolare di una percentuale maggiore di possesso.
In merito si informa che il Consorzio non ha la possibilità di frazionare il contributo di bonifica tra i comproprietari dell’immobile, in quanto tale contributo è onere reale unitario che grava su ogni singolo bene immobile ricadente nel comprensorio che trae beneficio dalla bonifica, a prescindere dalla concreta presenza di più proprietari dello stesso. Pertanto trattasi di un’obbligazione solidale ai sensi degli arttt.1292 e ss. c.c.. Colui che riceve l’avviso /cartella di pagamento in qualità di intestatario ha comunque il diritto di rivalsa, in forza del codice civile, sugli altri comproprietari per il rimborso delle quote di loro spettanza.
Tuttavia, in caso di formale richiesta sottoscritta da ognuno dei comproprietari della stessa unità immobiliare, interessati al frazionamento della relativa imposta, si potrà procedere alla suddivisione del contributo annuale e al conseguente invio di più avvisi/cartelle di pagamento distinti/e per singola quota contributiva. La predetta suddivisione in quote sarà effettuata nel caso in cui non si determinino importi minimi (€10,33) al di sotto dei quali non è prevista l’iscrizione a ruolo.
Il Consorzio può eventualmente procedere alla suddivisione del contributo annuale in quote di comproprietà anche a seguito di specifici accertamenti effettuati dai propri uffici su alcune particolari situazioni immobiliari (es.: codici fiscali di alcuni comproprietari mancanti o non convalidati dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio).
LE RICHIESTE DI VOLTURA E INFORMAZIONI CATASTALI POSSONO ESSERE:
- inviate per posta, o per e-mail, o per P.E.C. ai seguenti indirizzi e recapiti:
Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei
Centro Direzionale di Napoli, Isola E/3 – Torre Avalon – 80143 Napoli
E-mail: bonifica@consorzioconcagnano.it
P.E.C.: concagnano@pec.it
- presentate presso gli uffici consortili dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 previo
appuntamento ed escluso il sabato e festivi.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
telefonare al numero 0817347440 dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 12,30 escluso il sabato e festivi.
PER I TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO A PARTIRE DALL’ANNO 2008
Il Piano di classifica è stato adottato con Delibera del Consiglio dei delegati n.3 del 21/09/2007 ed approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.29 del 31/01/2008 e successivi
aggiornamenti.
- Metodologia di calcolo 2024
- Metodologia di calcolo 2023
- Metodologia di calcolo 2022
- Metodologia di calcolo 2021
- Metodologia di calcolo 2020
- Metodologia di calcolo 2019
- Metodologia di calcolo 2018
- Metodologia di calcolo 2017
- Metodologia di calcolo 2016
- Metodologia di calcolo 2015
- Metodologia di calcolo 2014
- Metodologia di calcolo 2013
- Metodologia di calcolo 2012
- Metodologia di calcolo 2011
- Metodologia di calcolo 2010
- Metodologia di calcolo 2009
- Metodologia di calcolo 2008
PER I TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO FINO ALL’ANNO D’IMPOSTA 2007
il Piano di Classifica è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Delegati n.7 del 19/12/1996 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n. 0620/AC del 08/05/1997.
In applicazione del’art.13 della Legge Regionale n°4 del 25 febbraio 2003, questo Ente ha disposto l’esenzione pari al 40% del contributo extragricolo.
RICORSI
Contro l’avviso di pagamento non notificato:
- direttamente al Consorzio entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo (art. 112 del R.D. n°368/1904)
Contro l’avviso di pagamento notificato:
- direttamente al Consorzio entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso (D.P.R. n°1199/1971)
Contro la cartella di pagamento:
RICORSO AMMINISTRATIVO
Termini di presentazione: 30 (trenta) giorni a decorrere dalla notifica della cartella (cfr. D.P.R. 24/11/1971 n°1199).
Organo al quale proporre il ricorso: Deputazione Amministrativa del Consorzio.
Il ricorso va presentato a mezzo: posta elettronica semplice o certificata o lettera raccomandata o direttamente presso la sede del Consorzio.
RICORSO GIURISDIZIONALE
Il ricorso contro la cartella di pagamento è attribuito alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ed in appello a quella di secondo grado (ex Commissioni Tributarie) competente per territorio.
Il ricorso è notificato al Consorzio, a pena di inammissibilità, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della cartella di pagamento impugnata ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. N° 546/1992.
Il ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla predisposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Corte di Giustizia, depositando il ricorso notificato e gli altri documenti, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs n° 546/1992.
Nota: Le disposizioni del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente il 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
AUTOTUTELA
L’Organo presso il quale è possibile promuovere un riesame in sede di autotutela è la Deputazione Amministrativa del Consorzio. Il riesame in sede di autotutela va presentato a mezzo posta elettronica semplice o certificata o lettera raccomandata o direttamente presso la sede del Consorzio. Attenzione La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe nè sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.
In caso di ricorso è prevista la possibilità di sospensiva.
RICORSI
Contro l’avviso di pagamento non notificato:
- direttamente al Consorzio entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo (art. 112 del R.D. n°368/1904)
Contro l’avviso di pagamento notificato:
- direttamente al Consorzio entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso (D.P.R. n°1199/1971)
Contro la cartella di pagamento:
RICORSO AMMINISTRATIVO
Termini di presentazione: 30 (trenta) giorni a decorrere dalla notifica della cartella (cfr. D.P.R. 24/11/1971 n°1199).
Organo al quale proporre il ricorso: Deputazione Amministrativa del Consorzio.
Il ricorso va presentato a mezzo: posta elettronica semplice o certificata o lettera raccomandata o direttamente presso la sede del Consorzio.
RICORSO GIURISDIZIONALE
Per impugnative concernenti la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge per l’assoggettamento degli immobili all’obbligo contributivo, il ricorso va proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notificazione dell’atto impugnato (cfr. artt. numeri 2, 4, 16, 16 bis, 18, 20 e 21 del D.Lgs. n°546/1992).
Per le controversie di valore non superiore ad euro cinquantamila il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa, ai sensi dell’art.17-bis, comma 1, del D.Lgs. n°546/1992. Esso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n°546/1992. A norma del comma 3 dell’art. 17-bis il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22 del D.Lgs. n°546/1992) decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso – se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.
Per le controversie di valore superiore ad euro cinquantamila il termine per la costituzione in giudizio, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. n°546/1992, è di trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Il valore delle controversie è determinato ai sensi dell’art.12, comma 2, del D.Lgs. n°546/1992.
AUTOTUTELA
L’Organo presso il quale è possibile promuovere un riesame in sede di autotutela è la Deputazione Amministrativa del Consorzio. Il riesame in sede di autotutela va presentato a mezzo posta elettronica semplice o certificata o lettera raccomandata o direttamente presso la sede del Consorzio. Attenzione La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe nè sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.
In caso di ricorso è prevista la possibilità di sospensiva.