Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei

Funzioni

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
In particolare provvede a:
a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione ed eventuale distribuzione d’acqua, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
b) l’eventuale sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica integrale per la tutela dell’ambiente e la difesa del suolo;
d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti di scolo con opere di captazione, raccolta, adduzione ed eventuale distribuzione delle acque;
e) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
f) la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione e la successiva gestione delle opere eseguite;
g) la realizzazione, su concessione dello Stato e della Regione, di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, art.3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall’art. 10 della L.R. n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, art.31;
h) la realizzazione e gestione degli impianti di bonifica idraulica, degli eventuali impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue e gli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 36/1994, art.27;
i) l’eventuale utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n. 36/1994, art.27;
j) la realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell’ambiente ad essi affidate, dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell’ambiente;
k) la progettazione e l’esecuzione di interventi, ad essi affidati dalla Regione dagli enti da essa dipendenti e dagli enti locali territoriali, anche al di fuori dei comprensori di bonifica; il relativo provvedimento di affidamento in concessione indicherà anche da quali soggetti le opere saranno gestite successivamente all’esecuzione;
l) concorrere, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, come previsto dal D. Lgs. 152/1999, art.3, co.6;
m) la conclusione, su iniziativa della Regione o degli enti locali, di accordi di programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali;
n) la predisposizione del piano generale di bonifica ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale e provinciale;
o) assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
p) l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
q) la realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;
r) l’assunzione di tutti gli altri compiti che possano essere affidati dagli organi competenti nell’interesse del comprensorio nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri Enti similari, iniziative tendenti all’addestramento ed alla formazione di maestranze nel settore agricolo e della bonifica.