10-02-2016
CELEBRAZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI CONSORTILI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

ELEZIONE CONSIGLIO DEI DELEGATI

AVVISO

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati n°6 del 30 novembre 2015 sono state indette le elezioni per il rinnovo degli Organi Consortili e con deliberazione del Consiglio dei Delegati n°1 del 29 gennaio 2016 è stata fissata per il 24 aprile 2016 la data di convocazione dell’Assemblea dei Consorziati per il rinnovo del Consiglio dei Delegati ed è stato approvato l’elenco e la composizione delle fasce degli aventi diritto al voto.

Il predetto elenco, già predisposto in fasce di contribuenza, è da oggi 10 febbraio 2016 depositato presso gli uffici del Consorzio, nonché presso le segreterie dei Comuni di Napoli e Pozzuoli e vi rimarrà per giorni 15 e fino a tutto il 24 febbraio 2016.

Tutti gli interessati possono prenderne visione nelle ore di ufficio.

Contro le risultanze dell’elenco è ammesso ricorso al Consiglio dei Delegati, mediante raccomandata a.r., entro il termine di giorni 25 dall’ultimo di pubblicazione e cioè entro il 21 marzo 2016.

A norma dell’art.3 del Regolamento per le elezioni si riporta il testo degli artt..7 e 9 del vigente Statuto consortile nonché dell’art.1 del predetto Regolamento.

 

ART. 7

 

L’Assemblea dei consorziati ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili.

L’Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.

 

ART. 9

 

Ogni membro dell’Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al terzo comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.

Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell’Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell’Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all’espressione del voto.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all’uopo autorizzato.

 

ART. 1

 

L’Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati in base alle disposizioni previste dalla legge regionale n°4 del 25/02/2003, dalla Sez.1 del vigente Statuto consortile e dal presente Regolamento.

L’Assemblea si riunisce nella sede del Consorzio od in altra località stabilita dal Consiglio dei Delegati.

Hanno diritto al voto tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.

L’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l’esercizio del diritto stesso, sempreché l’elettore risulti in regola con il pagamento del tributo di bonifica. Tale regolarità potrà essere verificata e/o dimostrata entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei consorziati.

Napoli, lì 10 febbraio 2016

 IL PRESIDENTE

 (Dott. Giovanni Falconi)